1. All'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS, sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;
b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;
c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, effettuate dagli organismi informativi;
d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2.
2. Presso l'Ufficio è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo per l'immediata immissione tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AE e dell'AI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi dell'AE e dell'AI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.