Art. 10.
(Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi).

      1. All'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS, sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;

          b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;

          c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, effettuate dagli organismi informativi;

          d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2.

      2. Presso l'Ufficio è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo per l'immediata immissione tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AE e dell'AI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
      3. Gli archivi dell'AE e dell'AI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.

 

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      4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea dell'AE e dell'AI.
      5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti i cui schemi sono trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i provvedimenti sono emanati.
      6. Il capo dell'Ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le informazioni e la sicurezza, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.